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Sez. 1, Sentenza n. 127 del 20/01/1969 (Rv. 338017 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - GIUDIZI DISCIPLINARI DELL'ORDINE FORENSE - PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER LA RADIAZIONE DI DIRITTO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338017-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - GIUDIZI DISCIPLINARI DELL'ORDINE FORENSE - PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER LA RADIAZIONE DI DIRITTO - APPLICABILITA.*

L'eventuale inosservanza dell'Obbligo di astensione del giudice, previsto dall'art 51 cod proc civ, non comporta, di per se, la nullita della decisione, quando le parti non si siano avvalse del rimedio della ricusazione nelle forme e nei termini di legge. Tale principio e applicabile anche nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi e, in particolare, nel procedimento di rito abbreviato, previsto dall'art 42, comma terzo, del RD 27 novembre 1933, n 1578, per la radiazione di diritto. (V 2178-67, massima n 329329).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 42 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)