Sez. U, Sentenza n. 10046 del 16/11/1996 (Rv. 500576 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Procedimenti disciplinari davanti agl'ordini forensi - Inosservanza dell'obbligo dell'astensione - Invalidità conseguente della decisione - Esclusione - Condizione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione non determina l'invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)