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Sez. 2, Sentenza n. 397 del 23/01/1989 (Rv. 461523 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE PER IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - CLAUSOLA RELATIVA ALL'USO DELLE PARTI DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE - TUTELA DELL'INTERESSE GENERALE AL DECORO, ALLA TRANQUILLITÀ ED ALL'ABITABILITÀ DELL'INTERO EDIFICIO - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE.*
Stato
decisa il 1989-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461523-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE PER IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - CLAUSOLA RELATIVA ALL'USO DELLE PARTI DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE - TUTELA DELL'INTERESSE GENERALE AL DECORO, ALLA TRANQUILLITÀ ED ALL'ABITABILITÀ DELL'INTERO EDIFICIO - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE.*

L'amministratore del condominio è legittimato a fare valere in giudizio, a norma degli artt. 1130 n. 1 e 1131 cod. civ., le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l'uso delle parti del fabbricato di proprietà individuale, purché siano rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio. (nella specie un condomino aveva destinato a discoteca e sala da ballo i locali seminterrati di sua proprietà esclusiva che, a termini di regolamento, dovevano essere adibiti a magazzino). (Conf 2915/79, mass n 399244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 n. 1, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)