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Sez. 2, Sentenza n. 2915 del 21/05/1979 (Rv. 399244 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NORME REGOLAMENTARI CONTENENTI PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DI COSE DI PROPRIETA INDIVIDUALE - VIOLAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE AD AGIRE CONTRO TALI VIOLAZIONI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (DESTINAZIONE DI UN SEMINTERRATO A DISCOTECA E SALA DA BALLO).*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399244-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NORME REGOLAMENTARI CONTENENTI PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DI COSE DI PROPRIETA INDIVIDUALE - VIOLAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE AD AGIRE CONTRO TALI VIOLAZIONI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (DESTINAZIONE DI UN SEMINTERRATO A DISCOTECA E SALA DA BALLO).*

L'amministratore del condominio e legittimato a far valere in giudizio, a norma degli artt 1130 n 1, e 1131 cod civ, le norme regolamentari, anche quando esse dettino prescrizioni che si riferiscono all'uso di cose di proprieta individuale, sempreche indicano sulla disciplina e sui rapporti relativi alle cose comuni, cosi che la violazione di dette prescrizioni si risolva in un uso della cosa di proprieta individuale che si riflette sulle cose comuni, ponendo in essere un uso abnorme delle stesse. (nella specie un condomino aveva destinato a discoteca e sala da ballo i locali seminterrati di sua proprieta, contro l'espresso divieto contenuto nel regolamento di condominio). (V 750/73, mass n 362984).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 com. 1, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)