Sez. L, Sentenza n. 2195 del 08/04/1982 (Rv. 420064 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - APPLICABILITÀ PER L'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DAL R.D. N. 148 DEL 1931 E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISPOSIZIONI CONTRASTANTI CON IL PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - NULLITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - APPLICABILITÀ PER L'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DAL R.D. N. 148 DEL 1931 E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISPOSIZIONI CONTRASTANTI CON IL PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - NULLITÀ.*
Dopo la sentenza del 24 maggio 1975 n. 124 con la quale la Corte costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 dell'allegato a del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, a condizione che, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle aziende autoferrotramviarie che non abbiano maturato diritto a pensione, la nozione di stipendio o paga ultimi raggiunti venga intesa in conformità dei criteri imperativi fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. e, quindi, computando ogni elemento di natura retributiva, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità, analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale con diritto a pensione ed avente anch'essa natura di corrispettivo differito. Pertanto il giudice chiamato ad applicare le norme collettive predette (in particolare l'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) deve considerare contra legem quelle Disposizioni che, alla stregua del criterio interpretativo suggerito dalla Corte costituzionale, risultino contrastanti con il principio di onnicomprensività della retribuzione da assumere come base per il compito dell'indennità di buonuscita spettante a tale personale. (Conf 3088/81, mass n 413655; (Conf 3050/81, mass n 413610; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)