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Sez. L, Sentenza n. 3050 del 08/05/1981 (Rv. 413610 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITA DI ANZIANITA EX ARTT 2120 E 2121 COD CIV - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - APPLICABILITA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413610-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITA DI ANZIANITA EX ARTT 2120 E 2121 COD CIV - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - APPLICABILITA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 124 del 28 maggio 1975 (secondo la quale, in tema d'indennita di buonuscita dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie senza diritto a pensione, l'espressione 'stipendio o paga ultimi raggiuntì, di cui all'art 26, quinto comma, dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, va interpretata secondo gli stessi criteri fissati per l'indennita di anzianita dagli artt 2120 e 2121 cod civ, e quindi comprendendovi ogni elemento di natura retributiva, come le mensilita aggiuntive), analoghi principi debbono ritenersi operanti con riguardo alla indennita di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) in favore del personale con diritto a pensione, essendo l'autonomia collettiva legittimamente esercitata sul punto solo in quanto rispetti il citato criterio inderogabile dell'onnicomprensivita dell'ultima retribuzione quale base per il computo dell'indennita stessa, la quale, pertanto, va determinata tenendo conto di tutti gli elementi di natura retributiva aventi carattere continuativo e non riferentisi a prestazioni occasionali, eccezionali o contingenti. (Conf 320/76, mass n 378999).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)