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Sez. 1, Sentenza n. 20507 del 21/04/2015 Cc. (dep. 18/05/2015) Rv. 263479 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca prevista dall'articolo 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - Adozione de plano - Tardività dell'opposizione - Proposizione di nuova istanza di revoca al giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263479-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

La tardività dell'opposizione proposta avverso il decreto di confisca dei beni patrimoniali ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, adottato de plano dal giudice dell'esecuzione, non preclude l'ammissibilità di una "nuova" istanza esecutiva con cui si prospetti la illegittimità ab origine della confisca, attraverso la produzione di elementi mai valutati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)