Sez. 1, Sentenza n. 28525 del 24/09/2018 Cc. (dep. 01/07/2019) Rv. 276491 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, disposta con la sentenza irrevocabile di condanna - Revoca in sede esecutiva - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)