Sez. 1 - , Ordinanza n. 32911 del 09/11/2021 (Rv. 663102 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITA' | Indennità di esproprio – Art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU come interpretato dalla Corte EDU – Norma direttamente applicabile nello Stato interno - Esclusione – Meccanismo previsto dall’art. 1224 c.c. per i debiti di valuta - Sufficienza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITA'
In tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 6, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)