Sez. U, Sentenza n. 9595 del 13/06/2012 (Rv. 623162 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Carta di Nizza - Trattatizzazione della CEDU - Limiti - Fondamento - Fattispecie in materia espropriativa.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce della clausola di equivalenza sancita dall'art. 52, par. 3, non ha determinato una "trattatizzazione" indiretta e piena della CEDU, la quale è predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo e non già da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell'Unione europea; ne consegue che non è ravvisabile alcuna "disciplina" da parte delle norme dell'U.E. nella generica previsione, contenuta nell'art. 17 par. 1 della Carta, del diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", trattandosi di disposizione che non è espressiva del regolamento di una "materia" di interesse comunitario ed è priva di attitudine regolatrice di situazioni indeterminate in quanto non inclusiva di alcun criterio o parametro determinativo. (Nella fattispecie, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la Corte ha ritenuto infondata la tesi contraria da cui discenderebbe la collisione della normativa nazionale di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981 con il parametro della "giusta indennità", da intendere, secondo il "dictum" della Corte europea, come parametro di ristoro totale, con conseguente invocata applicazione diretta della norma europea da parte del giudice nazionale).
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)