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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15439 del 31/05/2023 (Rv. 668073 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione e opposizione distributiva - Oggetto - Differenze - Alternatività dei rimedi - Esclusione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668073-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/2016 num. 59, Legge 30/06/2016 num. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)