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Sez. 3, Sentenza n. 15654 del 21/06/2013 (Rv. 626906 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE | Opposizione in sede di distribuzione ex art. 512 cod. proc. civ. - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - Differenze - Conseguenze - Pendenza del giudizio sull'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Deduzione dei fatti posti a fondamento della stessa mediante l'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626906-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE

L'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. e quella proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. si pongono in un rapporto di successione cronologica, con conseguente esclusione della loro concorrenza (essendo l'una esperibile sino a che non si giunga alla fase della distribuzione, l'altra, invece, a partire da tale momento). Ne consegue che fino a quando l'opposizione ex art. 615 cod. prc. civ. risulti ancora "sub iudice", e fino al momento in cui la procedura esecutiva pervenga alla fase della distribuzione, i fatti con essa proposti non possono essere dedotti - tanto nella disciplina previgente al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, quanto in quella da esso introdotta - con l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ., né essere valutati automaticamente dal giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)