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Sez. 1, Sentenza n. 2309 del 05/03/1991 (Rv. 471148 - 01)

Tributi erariali diretti (posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifiche delle dichiarazioni | Dichiarazioni per redditi d'impresa (o derivati dall'esercizio di arti e professioni) - Redditi risultanti da scritture contabili - Irregolarità della contabilità ex art. 39 primo comma del D.P.R. n. 600 del 1973 - Rettifica analitica da parte dell'Amministrazione - Estremi - Inattendibilità globale delle scritture contabili ex art. 39 secondo comma del D.P.R. n. 600 del 1973 - Rettifica sintetica da parte dell'Amministrazione - Utilizzazione di indizi - Ammissibilità - Requisiti.
Stato
decisa il 1991-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471148-01

Tributi erariali diretti (posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifiche delle dichiarazioni

In tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi di impresa (o derivati dall'esercizio di arti o professioni e che debbano parimenti risultare da scritture contabili), devono distinguersi le irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dall'art. 39, primo comma del d.P.R. n. 600 del 1973 - a fronte delle quali l'Amministrazione può procedere a rettifica soltanto analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente ovvero dimostrando anche per presunzioni, purché dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., l'inesattezza o incompletezza di una o più poste emergenti dalle scritture, senza che, in questo caso, l'analiticità dell'accertamento (nella specie, diretto a desumere il numero dei pasti forniti da un gestore di ristorante, dal numero dei tovaglioli utilizzati) venga meno in relazione al metodo induttivo utilizzato nella valutazione di tali specifiche poste - dai casi di maggiore gravità, previsti dal secondo comma della medesima norma, i quali evidenziano una inattendibilità globale delle scritture ed autorizzano la Amministrazione a prescindere da esse ed a procedere in via sintetica, avvalendosi anche di semplici indizi forniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)