Sez. 5, Sentenza n. 8172 del 15/06/2000 (Rv. 538948 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Atti di acquisto successivi al 1 gennaio 1992 - Agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa previste e fruite ai sensi degli artt. 1 della legge n. 168/82 o 2 del D.L. n. 12/85, e quelle previste dalla legge n.415/91, dai D.L. non convertiti nn. 14, 237, 293, 348, 388, 455 del 1992, dall'art. 1 del D.L. n. 16/93 - Cumulabilità - Eccedenza di imposte pagate per mancata fruizione delle agevolazioni spettanti - Rimborsabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Le agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", previste e fruite ai sensi dell'art. 1 della legge n. 168 del 1982 o 2 del D.L. n. 12 del 1985 e quelle previste dalla legge n. 415 del 1991, dai decreti legge non convertiti nn. 14, 237, 293, 348, 388 e 455 del 1992, nonché dall'art. 1 comma secondo del D.L. n. 16 del 1993 per gli atti d'acquisto successivi al 1 gennaio 1992, sono cumulabili con conseguente rimborsabilità dell'eccedenza di imposte pagate per mancata fruizione delle agevolazioni spettanti.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 415 art. 3, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)