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Sez. 1, Sentenza n. 12540 del 12/11/1999 (Rv. 531053 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Esenzioni ed agevolazioni - Trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso (prima casa) - Cumulo delle agevolazioni di cui alle leggi n. 168/82 e n. 118/85.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531053-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

Per effetto della norma interpretativa di cui all'art. 7, comma nono della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - applicabile, pertanto, anche ai giudizi pendenti - ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)