Sez. L, Sentenza n. 10305 del 03/10/1991 (Rv. 474086 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Svolgimento della professione per altri cinque anni dal pensionamento - Diritto di versare alla Cassa il solo contributo personale - Sussistenza - Misura - Decorrenza.
Avvocato e procuratore - Previdenza
In relazione alla disposizione di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175, l'avvocato pensionato che prosegua nell'esercizio della professione per oltre cinque anni dalla data del pensionamento ha diritto di versare alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori il solo contributo personale in misura pari al tre per cento del reddito a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui abbia maturato il quinquennio dal pensionamento.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)