diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 877 del 01/02/1996 (Rv. 495657 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Svolgimento della professione per oltre cinque anni successivamente al pensionamento - Diritto di versare alla Cassa di previdenza avvocati il solo contributo soggettivo ridotto - Sussistenza - Misura - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495657-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

L'avvocato pensionato, che prosegua nell'esercizio della professione per oltre cinque anni dalla data del pensionamento, ha diritto a versare alla Cassa di previdenza forense il contributo soggettivo ridotto, nella misura del tre per cento, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui abbia maturato il quinquennio dal pensionamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)