Sez. 5, Sentenza n. 20974 del 16/10/2015 (Rv. 636953 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni d'imposta per incremento occupazionale - Violazioni delle prescrizioni su salute e sicurezza dei lavoratori - Revoca del beneficio - Accertamento definitivo della violazione - Necessità - Pagamento dell'oblazione - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Il credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000, riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione per gli anni dal 2001 al 2003, è legittimamente revocato per l'intero periodo in caso di accertamento definitivo del mancato rispetto delle "prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori" ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994 e del d.lgs. n. 494 del 1996 (e loro modificazioni), anche qualora si sia provveduto al pagamento dell'oblazione, la cui esclusiva finalità è quella di evitare l'irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)