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Sez. 5, Sentenza n. 27831 del 12/12/2013 (Rv. 629774 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione d'imposta per incremento occupazionale - Successiva violazione dell'art. 8, comma 11, del d.lgs. 626 del 1994 - Revoca del beneficio - Configurabilità - Presupposti - Pluralità di ipotesi ostative alla permanenza del beneficio contemplate dall'art. 7, comma 7, della legge n. 388 del 2000 - Ricorrenza cumulativa - Esclusione - Fondamento - Condizioni per la spettanza del credito d'imposta ex art. 7, comma 5, della legge n. 388 del 2000 - Differenza.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629774-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione per gli anni dal 2001 al 2003, la mancata comunicazione all'Asl ed all'Ispettorato del lavoro della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, in violazione dell'art. 8, comma 11, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, comporta, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 388 cit., ove la violazione sia accertata in via definitiva, non sia meramente formale ed abbia determinato l'irrogazione di una sanzione di importo superiore ai cinque milioni di lire, la revoca dal beneficio, essendo sufficiente che si sia verificata una delle condizioni ostative alla permanenza dell'agevolazione previste dalla citata norma - consistenti nel mancato rispetto della "normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente" ovvero delle "prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori" ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994 e del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (e loro modificazioni), nonché dei successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero nell'adozione di provvedimenti "per condotta antisindacale" - rispondendo tale previsione, a differenza di quella di cui al comma 5 della medesima norma, che pone le condizioni generali di spettanza del credito d'imposta quali requisiti che debbono sussistere congiuntamente e sono suscettibili di controllo "ex post" da parte della P.A., all'esigenza di mantenere il datore di lavoro sotto temporanea osservazione di "meritevolezza" per l'intero arco temporale di vigenza dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8 com. 11, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7 com. 5, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)