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Sez. 5, Sentenza n. 1029 del 28/01/2002 (Rv. 551903 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Mancato computo per i mesi di competenza - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alle detrazioni - Perdita - Eccedenze maturate a credito - Possibilità di portarle in detrazione negli anni successivi - Perdita - Efficacia sanante dell'avvenuto pagamento dell'oblazione ex art. 58, quarto comma d.P.R. n. 633/72 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551903-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Ai sensi dell'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza, e neppure in sede di dichiarazione annuale. In caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale viene infatti a perdersi definitivamente il diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno portandole in detrazione negli anni successivi, dal momento che l'omessa dichiarazione vale, a fortiori, come mancato computo. Nè, al riguardo, alcuna efficacia sanante della omessa presentazione ha il pagamento dell'oblazione ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del medesimo decreto, giacché tale norma consente al contribuente, con il pagamento entro certi termini del sesto del massimo della pena prescritta per la detta violazione, esclusivamente di evitare l'irrogazione della sanzione, e non anche la salvezza di quelli che sarebbero stati gli effetti della dichiarazione poi non presentata, tra i quali appunto la possibilità di portare successivamente in detrazione crediti d'imposta non computati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)