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Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 04/03/1998 (Rv. 513340 - 01)

COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE | Comodato di immobile destinato a casa coniugale - Permanenza del contratto anche dopo l'assegnazione ad un coniuge (art. 6 legge 392 del 1978) - Sussistenza - Spese - Non necessarie né urgenti - Rimborsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513340-01

COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE

Poiché l'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l'art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato, l'applicazione della relativa disciplina permane e pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1808, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1592, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)