Sez. 2, Sentenza n. 4801 del 24/10/1978 (Rv. 394487 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OMESSA PATTUIZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI DENARO O DI COSE FUNGIBILI A FAVORE DEL COSTITUENTE - PERDITA DEL CARATTERE ALEATORIO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DELLA PIU AMPIA ASSISTENZA MATERIALE E MORALE - VALUTABILITA IN DENARO - VALIDITA.*
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OMESSA PATTUIZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI DENARO O DI COSE FUNGIBILI A FAVORE DEL COSTITUENTE - PERDITA DEL CARATTERE ALEATORIO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DELLA PIU AMPIA ASSISTENZA MATERIALE E MORALE - VALUTABILITA IN DENARO - VALIDITA.*
Il contratto di rendita vitalizia non perde il suo carattere aleatorio nel caso in cui non sia pattuita tra le parti una prestazione di danaro o di cose fungibili a favore del costituente, bensi una prestazione di opere avente per contenuto la piu ampia assistenza materiale e morale, in quanto tali prestazioni sono agevolmente determinabili con riferimento a tutti quei servizi che, secondo un'interpretazione di buona fede, rientrano nell'assistenza materiale e morale della quale puo aver bisogno una persona sola e inferma, e sono concretamente valutabili in danaro ai fini di una loro comparazione con il valore dell'immobile trasferito dal costituente. (nella specie il ricorrente sosteneva che la indeterminatezza delle prestazioni escludeva qualsiasi alea, dovendosi ravvisare un sicuro vantaggio nel trasferimento dell'immobile da parte del costituente la rendita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1861, Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)