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Sez. 5, Sentenza n. 33882 del 04/05/2017 Ud. (dep. 11/07/2017) Rv. 271609 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Imputato detenuto - Notifica al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio - Validità - Conseguenze in caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto.
Stato
decisa il 2017-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271609-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

È valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto, stante la facoltà anche per l'imputato detenuto di dichiarare o eleggere domicilio, ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen., sicchè il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto determina, anche in tal caso, l'impossibilità della notifica al domicilio eletto e legittima la notifica mediante consegna dell'atto al difensore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la notifica mediante consegna dell'atto al medesimo difensore d'ufficio, che aveva rifiutato di riceverla in qualità di domiciliatario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)