Sez. 6, Sentenza n. 18628 del 31/03/2015 Ud. (dep. 05/05/2015) Rv. 263483 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Stato di detenzione non ignorato dal giudice - Notificazioni ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
È nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente. (Fattispecie relativa alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in cui risultava dagli atti lo stato detentivo per altra causa dell'imputato, il quale aveva anche avuto cura di comunicarlo all'Autorità procedente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)