Sez. U, Sentenza n. 5433 del 05/09/1986 (Rv. 447962 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - STABILITÀ - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - STABILITÀ - IRRILEVANZA.*
La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, se da una parte postula la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e l'assunzione del dipendente per un'attività di collaborazione direttamente connessa con i fini istituzionali dello ente, con retribuzione predeterminata e vincolo di subordinazione, non presuppone però anche il requisito della stabilità, essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché nell'ambito di un rapporto provvisorio non di ruolo. (nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un'ipotesi in cui un lavoratore era stato assunto come Vice-bibliotecario dall'istituto italiano per il medio ed estremo Oriente con incarico annuale, ripetutamente prorogato per cinque anni). (V 4266/77, mass n 387896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 5, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)