Sez. 3, Sentenza n. 23692 del 21/12/2004 (Rv. 579543 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ | Ricorso alle presunzioni oltre i limiti di valore fissati dall'art. 2721, primo comma cod, civ. - Facoltà del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ
La prova per presunzione è consentita in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e, quindi, anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti fissati dall'art. 2721 primo comma cod. civ., abbia esercitato la facoltà prevista dal secondo comma di detto articolo.(Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, sulla base di presunzioni - con riferimento al mancato riconoscimento delle spese legali relative a sette intimazioni di sfratto per morosità - che la morosità era stata di volta in volta sanata perchè, diversamente, le intimazioni successive alla prima non avrebbero avuto alcun senso se la morosità fatta valere con la prima non fosse stata sanata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)