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Sez. L, Sentenza n. 15898 del 28/07/2005 (Rv. 583364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamenti ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Comunicazione scritta agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Contestualità - Nozione - Requisiti - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, la nozione di contestualità delle comunicazioni, di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneità dell'esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che solo in questo ambito sono ammissibili valutazioni da parte del giudice di merito - per esempio, con particolare riferimento ai problemi concreti di recapito delle comunicazioni -. (Nella specie, non era stato rispettato il requisito della contestualità, in quanto la comunicazione ai sindacati e alle autorità non conteneva la puntuale esposizione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, e la successiva comunicazione integrativa non poteva ritenersi contestuale).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)