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Sez. L, Sentenza n. 5578 del 19/03/2004 (Rv. 571350 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Art. 4, comma 9, legge n.223 del 1991 - Comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro - Comunicazione al singolo lavoratore - Comunicazione all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - Contestualità alla prima - Portata.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571350-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 e la sua "ratio" - che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta - portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell'impiego e alle Associazioni di categoria) rispetto a quella al lavoratore - comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento - non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva; il relativo onere probatorio è posto a carico del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata all'ufficio regionale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo quindici giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo.)

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 2234 art. 4 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)