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Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 28/11/1969 (Rv. 344166 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DI UNA SOMMA DI DENARO - DEBITO DI VALORE - RIVALUTABILITA - SOMME ESBORSATE DAL DANNEGGIATO AL FINE DI RIPARARE AL DANNO - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344166-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DI UNA SOMMA DI DENARO - DEBITO DI VALORE - RIVALUTABILITA - SOMME ESBORSATE DAL DANNEGGIATO AL FINE DI RIPARARE AL DANNO - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*

La natura di debito di valore, sempre immanente nell'obbligazione risarcitoria, quand'anche il danno consista nella perdita di una determinata somma di danaro, fa si che anche tale somma debba esser rivalutata, con riguardo al potere di acquisto della moneta, al momento della liquidazione del danno. Non sono, invece, rivalutabili le somme che il danneggiato abbia spese per eliminare o attenuare le conseguenze dannose derivategli dal fatto altrui. (V 2385-66, massima n 324623 963-66, massima n 321922 214-65 1633-59 4645-54 2806-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)