Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 11/04/1972 (Rv. 357535 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DI UNA SOMMA DI DENARO - RIVALUTABILITA - SOMME DOVUTE PER RIMBORSO SPESE - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DI UNA SOMMA DI DENARO - RIVALUTABILITA - SOMME DOVUTE PER RIMBORSO SPESE - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
La natura di debito di valore, sempre immanente nell'obbligazione risarcitoria, quand'anche il danno consista nella perdita di una determinata somma di danaro, fa si che anche tale somma debba esser rivalutata, con riguardo al potere di acquisto della moneta, al momento della liquidazione del danno. Non sono, invece, rivalutabili le somme che il danneggiato abbia spese per eliminare o attenuare le conseguenze dannose derivategli dal fatto altrui. Pertanto le somme dovute per rimborso di spese vanno liquidate nel loro importo secondo i valori monetari del momento in cui le spese sono state compiute. (Conf 3843'69, mass n 344166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)