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Sez. 3, Sentenza n. 30 del 05/01/1979 (Rv. 396037 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENZE DI UN EVENTO DANNOSO - ELIMINAZIONE A PROPRIE SPESE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELL'AUTORE DEL DANNO - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396037-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENZE DI UN EVENTO DANNOSO - ELIMINAZIONE A PROPRIE SPESE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELL'AUTORE DEL DANNO - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - LEGITTIMITA.*

Nel caso di erogazione di somme da parte del danneggiato per spese da affrontare in conseguenza del fatto illecito, l'obbligazione dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. (Conf 57/78, mass n 389352; (contra 2489/76, mass n 381285; (contra 85/75, mass n 373241; (contra 2055/73, mass n 365201; (contra 111/72, mass n 357535; (contra 3843/69, mass n 344166).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)