Sez. 2, Sentenza n. 832 del 05/02/1980 (Rv. 404268 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - ESISTENZA DELLO ORGANO RAPPRESENTATIVO UNITARIO DEL CONDOMINIO - IRRILEVANZA - DENUNCIA DELL'INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO PER ESECUZIONE DI LAVORI SU PARTI COMUNI INTRAPRESI DA UN CONDOMINO SENZA PREVIO INTERPELLO DELL'AMMINISTRATORE - POTERE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - ESISTENZA DELLO ORGANO RAPPRESENTATIVO UNITARIO DEL CONDOMINIO - IRRILEVANZA - DENUNCIA DELL'INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO PER ESECUZIONE DI LAVORI SU PARTI COMUNI INTRAPRESI DA UN CONDOMINO SENZA PREVIO INTERPELLO DELL'AMMINISTRATORE - POTERE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA.*
L'esistenza dell'organo rappresentativo unitario del condominio, sfornito come e quest'ultimo di una personalita distinta da quella dei suoi partecipanti, non priva ciascuno di costoro del potere di promuovere le azioni a difesa dei diritti comuni inerenti allo immobile in condominio o di resistere alle stesse. Tale potere sussiste anche nell'ipotesi in cui si denunci l'inosservanza del regolamento di condominio per non avere un condomino previamente interpellato l'amministratore prima dell'esecuzione di lavori sulle parti comuni. (Conf 184/73, mass n 361975, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)