Sez. 2, Sentenza n. 5160 del 27/07/1983 (Rv. 430029 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE SUL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETÀ COMUNE - AZIONE DELL'AMMINISTRATORE CONTRO IL SINGOLO PARTECIPANTE PER LA RIMOZIONE DELLE SUDDETTE OPERE - PREVIA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NATURA REALE O PERSONALE DELL'AZIONE MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE SUL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETÀ COMUNE - AZIONE DELL'AMMINISTRATORE CONTRO IL SINGOLO PARTECIPANTE PER LA RIMOZIONE DELLE SUDDETTE OPERE - PREVIA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NATURA REALE O PERSONALE DELL'AZIONE MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
In tema di condominio degli edifici, l'Azione contro il singolo partecipante, rivolta a conseguire, in via cautelare o definitiva, la rimozione di opere abusivamente realizzate sul lastrico solare, di proprietà comune, configura atto di conservazione dei diritti inerenti a detta porzione comune, e, pertanto, può essere proposta dall'amministratore senza necessità di autorizzazione assembleare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., mentre resta a tal fine irrilevante la natura reale o personale dell'Azione medesima, così come la circostanza che quelle opere abusive ledano anche diritti individuali dei singoli condomini, e che questi possano a loro volta agire a tutela delle cose di proprietà comune od individuale. (V 6322/80, mass n 410063; (V 1178/80, mass n 404663; (V 832/80, mass n 404268; (V 4767/78, mass n 394458).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)