Sez. L, Sentenza n. 4668 del 19/08/1982 (Rv. 422618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, l'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, riferendosi alle "lavorazioni specificate nella tabella" e richiedendo che la malattia risulti contratta "nell'Esercizio e a causa delle lavorazioni stesse, non subordina l'indennizzabilità all'Esercizio diretto di una delle attività tassativamente indicate in tabella, ma richiede soltanto che la malattia professionale risulti contratta nell'ambiente nel quale si svolgono dette lavorazioni ed a causa di esse, e cioè per l'espletamento di mansioni esposte al rischio delle lavorazioni elencate in tabella e ad esse legate da relazione di complementarità o sussidiarietà. (Conf 2087/75, mass n 375817 prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)