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Sez. 1, Sentenza n. 3101 del 24/03/1998 (Rv. 513923 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza di appello sullo stato di adottabilità - Ricorribilità per cassazione - Limiti - "Violazione di legge" - Portata.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513923-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Il principio secondo il quale il ricorso per Cassazione avverso le sentenze rese in tema di stato di adottabilità dei minori è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge (art. 17, ultimo comma, legge 184/83) va interpretato nel senso che la violazione dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può esser fatta valere, in sede di legittimità, solo in caso di mancanza assoluta di motivazione, che si verifica (oltre che nell'ipotesi di sua totale omissione) qualora essa si dipani secondo argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la "ratio decidendi", nonché logicamente inconciliabili tra loro, ovvero perplesse o, ancora, obbiettivamente incomprensibili, mentre deve escludersi l'ammissibilità di qualsivoglia controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa in relazione alle risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)