Sez. 3, Sentenza n. 22021 del 13/04/2010 Cc. (dep. 09/06/2010) Rv. 247604 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti sanitari - Acque di emodialisi - Natura di rifiuto pericoloso a rischio infettivo - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Le acque di emodialisi rientrano nella nozione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), in quanto la presenza di sangue nelle stesse è da sola sufficiente a farle rientrare nella predetta categoria. (In motivazione la Corte ha escluso che per qualificarle come rifiuti pericolosi sia necessario che le acque emodialitiche provengano da reparti di malattie infettive o situazioni simili).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/07/2003 num. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)