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Sez. 3, Sentenza n. 35850 del 10/05/2016 Ud. (dep. 31/08/2016) Rv. 267946 - 01

ACQUE | Inquinamento idrico - Tutela penale - Scarico di acque reflue prodotte da un centro di emodialisi - Acque reflue industriali - Reato di cui all'art. 137, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267946-01

ACQUE

In tema di inquinamento idrico, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rientrano nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti da un centro di emodialisi, trattandosi di acque derivanti da un'attività terapeutica caratterizzata dall'impiego di sostanze estranee al metabolismo umano ed alle attività domestiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 1, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)