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Sez. U, Sentenza n. 10508 del 06/10/1995 (Rv. 494183 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Produttore di beni diversi dai prodotti da fumo - Utilizzazione di elementi distintivi di un prodotto da fumo - Effetto evocativo di tale prodotto e funzione di richiamo pubblicitario nello stesso - Illegittimità dell'utilizzazione del marchio - Configurabilità ex art. 1 legge n. 165 del 1962 - Accordo tra il titolare del marchio e l'utilizzatore del medesimo negli elementi qualificanti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494183-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Con riguardo al divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo (art. 1 legge 10 aprile 1962 n. 165 e art. 8 decreto legge 10 gennaio 1983 n. 4, convertito in legge 22 febbraio 1983 n. 52) - inteso quale comportamento, da chiunque posto in essere, rivolto al pubblico ed idoneo a sollecitarlo all'acquisto ed al consumo dei prodotti da fumare - esso coinvolge sia forme direttamente evocative dei prodotti suddetti con effetto propagandistico, sia forme il cui effetto sia conseguito con modalità indirette ed occulte, senza che sia consentito, ai fini dell'esistenza dell'illecito, graduare la maggiore o minore intensità dell'effetto vietato. Pertanto, incorre nel divieto anche il produttore di beni diversi dai prodotti da fumo (nella specie, produttore e venditore di astucci per uso scolastico raffiguranti pacchetti di note marche di sigarette) il quale utilizzi elementi distintivi di un prodotto da fumo, anche al di fuori di possibilità di confusione tra i prodotti, se ed in quanto detta utilizzazione, ancorché realizzata con l'offerta in vendita, conservi un effetto evocativo del prodotto da fumo ed una funzione di richiamo pubblicitario sullo stesso, e ciò in quanto la stessa possibilità di utilizzazione di quel marchio, pur se legittima ex art. 11 legge marchi, diviene illegittima in virtù della legge n. 165 del 1962, e ciò indipendentemente dall'esistenza, o non, di un accordo tra il titolare del marchio prioritario e colui che successivamente lo utilizzi negli elementi qualificanti.

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1962 num. 165 art. 1, Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8, Legge 22/02/1983 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)