Sez. 6, Sentenza n. 28837 del 26/06/2002 Ud. (dep. 26/07/2002) Rv. 222755 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Applicazione di misure di prevenzione - Decreto - Natura - Sentenza - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La decisione che dispone misure di prevenzione, pur assumendo natura sostanziale di sentenza - trattandosi di decisione di merito che conclude una fase o un grado del processo, suscettibile di impugnazione ed idoneo ad acquistare autorità di giudicato -, conserva la forma di decreto e non quella di sentenza e, pertanto, non deve contenere i requisiti richiesti dall'art.546 cod.proc.pen. ed è destinata ad assumere rilevanza esterna con il deposito nella sua interezza, senza che rilevi un formale ed autonomo dispositivo. (Nell'occasione, la Corte ha osservato che i requisiti del provvedimento possono essere rinvenuti in qualsiasi parte del decreto, e desumersi anche indirettamente, purché i dati essenziali siano individuabili in modo certo e inequivoco).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)