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Sez. 1, Sentenza n. 4232 del 10/06/1997 Cc. (dep. 22/07/1997) Rv. 208332 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208332-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

L'istituto della revisione, quale disciplinato dagli artt. 629 e segg. cod. proc. pen., non può trovare applicazione in materia di misure di prevenzione, in cui è operante il diverso istituto della revoca o modifica del provvedimento applicativo di una di tali misure, previsto dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)