Sez. 6, Sentenza n. 2244 del 04/06/1997 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210320 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicazione della revisione - Esclusione - Mezzi per rimuovere il provvedimento - Indicazione - Fattispecie in tema di confisca disposta in base alla legislazione antimafia.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
L'istituto della revisione, di cui agli artt. 629 e segg. cod. proc. pen., non è applicabile nel caso di sopravvenienza di nuove prove che siano idonee a dimostrare la legittima provenienza dei beni che siano stati confiscati in base alla legislazione antimafia. In tal caso l'interessato può ottenere la revoca della confisca tramite incidente di esecuzione, e il giudice investito dell'incidente può rimettere la parte davanti al giudice civile, a norma degli artt. 676, comma secondo, e 263, comma terzo, cod. proc. pen.. Allorché, invece, le nuove prove mirano ad escludere anche la pericolosità sociale, accertata definitivamente nel procedimento di prevenzione, il sottoposto o anche il terzo interessato può avvalersi dell'istituto della revoca di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)