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Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 30/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157329 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PERDONO GIUDIZIALE - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DEI BENEFICI - MODALITÀ DELL'AZIONE CRIMINOSA - ESAME - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157329-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PERDONO GIUDIZIALE - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DEI BENEFICI - MODALITÀ DELL'AZIONE CRIMINOSA - ESAME - NECESSITÀ.*

Al fine di stabilire se al minore infradiciottenne sia da concedere la sospensione condizionale della pena oppure il più ampio beneficio del perdono giudiziale occorre procedere ad un attento esame della gravità del fatto e della personalità del colpevole, trattandosi di componenti essenziali che attengono alle modalità dell'Azione. (Conf mass n 150839; (Conf mass n 154703).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)