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Sez. 2, Sentenza n. 9925 del 05/05/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150839 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL SECONDO BENEFICIO INVECE DEL PERDONO GIUDIZIALE - VALUTAZIONE CIRCA LA GRAVITÀ DEL REATO E PERSONALITÀ DEL COLPEVOLE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150839-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL SECONDO BENEFICIO INVECE DEL PERDONO GIUDIZIALE - VALUTAZIONE CIRCA LA GRAVITÀ DEL REATO E PERSONALITÀ DEL COLPEVOLE - NECESSITÀ.*

Per stabilire se al minore infradiciottenne possa concedersi la sospensione condizionale della pena o il più ampio beneficio del perdono giudiziale, il giudice deve tener conto della gravità del reato e della personalità del colpevole, oltre che dell'opportunità di rafforzare o meno (con la possibilità di revoca della sospensione condizionale) il presumibile proposito di ravvedimento del reo. (Conf 143071; (Conf 145091 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)