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Sez. 1, Sentenza n. 8417 del 04/05/2004 (Rv. 572568 - 01)

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE | Fermo amministrativo "ex" art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 - Perdita di efficacia - Necessità del passaggio in giudicato della sentenza accertante l'insussistenza della ragione di credito dell'amministrazione - Esclusione - Fattispecie in tema di ragione di credito derivante da imputazione penale mossa al creditore a danno dell'amministrazione debitrice.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572568-01

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE

Il fermo amministrativo, di cui all'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, presuppone, non solo per la sua adozione, ma anche per la sua conservazione nel tempo, che ricorrano e perdurino esigenze cautelari effettive ed attuali, sicché esso deve essere revocato allorché le stesse vengano meno. Pertanto, allorché il fermo sia giustificato da ragioni di credito ricollegabili ad un'imputazione penale (nella specie, truffa) ai danni della stessa amministrazione debitrice, mossa a carico del creditore delle somme dovute dalla amministrazione, le vicende e gli esiti del procedimento penale, nonché lo stato in cui esso si trova anche per le risultanze acquisite, non sono indifferenti ai fini della revoca del fermo, essendo da escludere che esso permanga fino al passaggio in giudicato della sentenza penale che accerti l'insussistenza dell'illecito penale sul quale si fondava la ragione di credito dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)