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Sez. T, Ordinanza n. 7393 del 27/03/2026 (Rv. 678358-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Ambito di applicazione - Operazioni connesse all'attività di impresa - Necessità - Atti occasionali di produzione o commercio - Esclusione - Onere della prova.
Stato
decisa il 2026-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678358-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sul contribuente.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)