Sez. 5, Sentenza n. 3706 del 17/02/2010 (Rv. 611695 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Acquisto di beni da parte di società commerciali - Detrazione dell'IVA - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Presunzione assoluta - Esclusione - Prova - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre le cessioni di beni da parte di società commerciali sono da considerare "in ogni caso" - cioè senza eccezioni - effettuate nell'esercizio di impresa, per gli acquisti di beni da parte delle stesse società il requisito dell'inerenza, ai fini della detraibilità dell'imposta, non può presumersi sulla base della sola qualità di imprenditore dell'acquirente, essendo onere di chi invoca la detrazione provare che tali operazioni passive sono state effettivamente compiute nell'esercizio d'impresa, cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)