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Sez. L, Sentenza n. 3354 del 10/04/1996 (Rv. 496924 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Recupero della capacità di guadagno - Riadattamento lavorativo - Svolgimento di attività di amministratore di società a responsabilità limitata, in difetto di specifiche capacità professionali e di stabilità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie caratterizzata dalla concorrente rilevanza di una situazione di potenziale sfruttamento delle energie lavorative.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496924-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE

Ai fini del riadattamento lavorativo che, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni di salute, giustifica la revoca della pensione di invalidità, non può assumere positivo rilievo l'attività di amministratore di una società a responsabilità limitata implicante lo svolgimento di compiti di carattere generico nell'ambito societario, in assenza di una particolare preparazione professionale, di un rapporto di subordinazione e di una situazione di stabilità. Assume, infatti, rilievo ostativo l'occasionalità e l'incertezza dell'attività, l'aleatorietà dei compiti e il carattere onorario del compenso, non in rapporto sinallagmatico con specifiche mansioni lavorative. (Nella specie l'incertezza dell'attività in questione, svolta da un ex operaio, è stata desunta anche dal presumibile suo carattere usurante, giusta le risultanze medico - legali).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)