Sez. L, Sentenza n. 774 del 29/01/1988 (Rv. 457182 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - CARATTERE NON USURANTE DELLA NUOVA ATTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - CARATTERE NON USURANTE DELLA NUOVA ATTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La revoca della pensione d'Invalidità può essere determinata non solo da un miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma anche da un recupero della sua capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo che permetta all'assicurato di svolgere continuativamente e senza alcun danno un'attività confacente alle sue attitudini, con una remunerazione anche inferiore (nei limiti legali previsti per il conseguimento della pensione) a quella percepita nello svolgimento dell'attività lavorativa abbandonata a causa dell'Invalidità. Consegue che, nel secondo dei casi anzidetti, il carattere usurante o meno della nuova attività lavorativa dev'essere accertato in concreto, essendo legittima la revoca della pensione ove risulti che il pensionato possa continuare a lavorare senza peggiorare il suo grado d'Invalidità. (V 1957/85, mass n 439868; (V 4416/84, mass n 436311; (V 2809/84, mass n 434834).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)