Sez. 3, Sentenza n. 13646 del 13/06/2006 (Rv. 591107 - 01)
STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - IN GENERE | Diritto di critica - Differenze rispetto al diritto di cronaca - Limite della critica - Bilanciamento tra critica e grado di verità del fatto riferito - Fattispecie.
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Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime mediante un giudizio o un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obbiettiva. Nondimeno non può ritenersi che la critica sia sempre vietata pur se idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero. I limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza formale di espressione. (Nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva ritenuto che un manifesto fatto affiggere da un partito politico di critica nei confronti di un esponente di spicco di altro partito costituisse un mero elenco di fatti finalizzato a un mero attacco personale; la S.C. ha ritenuto l'apoditticità della motivazione perché aveva omesso una puntuale disamina del testo e trascurato di prendere in considerazione i profili attinenti all'interesse pubblico della notizia e alla correttezza formale delle espressioni considerate).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)