diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/12/2005 (Rv. 586451 - 01)

STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - IN GENERE | Diritto di critica - Peculiarità e caratteri comuni rispetto al diritto di cronaca - Tutela della personalità - Limite della critica - Bilanciamento tra critica e grado di verità del fatto riferito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586451-01

STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - IN GENERE

Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera dei fatti, ma si esprime per sua natura in un giudizio, che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, per la valutazione dei quali non valgono i soli canoni ermeneutici della verità, della continenza e dell'interesse sociale: nondimeno, anche il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, non potendo la critica stessa spingersi fino all'offesa della reputazione individuale. Pertanto, quando l'esercizio del diritto di critica vada a collidere con la tutela dei diritti della personalità degli interessati, è necessaria un'opera di bilanciamento tra le peculiarità espressive della critica ed il grado di verità e di certezza del fatto o del comportamento dal quale trae lo spunto il giudizio critico. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il collegamento della figura di un ufficiale, arrestato provvisoriamente dal giudice istruttore nell'ambito delle indagini su di un reato di strage ad episodi criminali verificatisi in precedenza in altra città non fosse espressione di lecita critica, essendo stato anche taciuto che, per quei fatti, l'ufficiale era stato assolto dall'imputazione di favoreggiamento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)